NEWS
LE PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO A PARTIRE DAL 2020
LINK UTILI
- Decreto Legge 29 marzo 2014 n.39 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)
- Legge 30 dicembre 2021 n.234
- Legge 30 dicembre 2020 n.178
- Ministero dello sviluppo economico - Decreto 26 maggio 2020 - Disposizioni applicative
- Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 - Maggiorazione mezzogiorno e sisma
- Legge 27 dicembre 2019 n.160
- Legge 30 dicembre 2018 n.145
- Decreto legge 12 luglio 2018 n.87 (acquisto da fonti esterne di beni immateriali)
- Legge 11 dicembre 2016 n.232
- Decreto 27 Maggio 2015 - Attuazione del credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
- Legge 23 dicembre 2014 n.190
APPROFONDIMENTI
Con la legge n.160/2019 non c'è più la soglia minima di investimento
Cumulabilità - legge 27/12/2019 nr.160
Relazione tecnica asseverata - Legge 30 dicembre 2020, nr.178
Non è tassato (punto 204 art.1 della legge 160/2019)
Certificazione (legge 160/2019)
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LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022
Art.1 comma 45
45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 198 e' sostituito dal seguente:
« 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita'
innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e
nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;
AGEVOLAZIONI (CALCOLATE SEMPRE AL NETTO DI ALTRE ALTRE SOVVENZIONI)
b) il comma 203 e' sostituito dal seguente:
« 203.
RICERCA E SVILUPPO: 20% nel 2022
Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 10% nel 2023
Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,
in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
DESIGN E IDEAZIONE ESTETIICA: 10% nel 2023
Per le attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il
credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi.
TRANSAZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE: 15% nel 2022
Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
RICERCA & SVILUPPO: 10% dal 2023 al 2031
c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:
« 203-bis. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal
comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 5% 2024 e 2025
203-ter. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal
comma 201, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5
per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
DESIGN E IDEAZIONE ESTETIICA: 5% 2024 e 2025
203-quater. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura
pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti
sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi.
TRANSAZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE: 10% 2023
203-quinquies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a
condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta.
TRANSAZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE: 5% 2024 e 2025
203-sexies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in
misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale
di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
d) al comma 205, le parole: « al comma 203 » sono sostituite
dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ».
RASSEGNA STAMPA
https://www.fiscooggi.it 12/1/2022
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
Art. 1
1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite
le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; PROROGA AL 31.12.2022
b) al comma 199, primo periodo, le parole: «reddito d'impresa»
sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;
c) al comma 200: CREDITO RICERCA & SVILUPPO
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «con
soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel territorio
dello Stato o»;
3) alla lettera e), le parole: «delle maggiorazioni ivi
previste» sono sostituite dalle seguenti: «della maggiorazione ivi
prevista»;
d) al comma 201: INNOVAZIONE TECNOLOGICA
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese di personale
indicate alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «ovvero delle
spese ammissibili indicate alla lettera c)»;
e) al comma 202: DESIGN
1) alla lettera b), dopo le parole: «beni materiali mobili»
sono inserite le seguenti: «e ai software»;
2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: «sono
ammissibili a condizione che i soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,
sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;
f) al comma 203: INCREMENTO DELLE AGEVOLAZIONI e MASSIMALI
1) RICERCA E SVILUPPO al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono
sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
2) INNOVAZIONE TECNOLOGICA al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
3) DESIGN al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
4) TRANSAZIONE ECONOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
g) LA RELAZIONE TECNICA DEVE ESSERE ASSEVERATA al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e
conservare una relazione tecnica» e' inserita la seguente:
«asseverata»;
h) ATTIVITA' DI CONTROLLO AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e
il Ministero dello sviluppo economico, nella quale puo' essere
prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli
interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta
per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attivita' di
propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo' anche
avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
specialistiche»;
i) PROROGA AL 31.12.2022 al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente:
«210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina
prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del
17 giugno 2014».
RASSEGNA STAMPA
Legge di bilancio 2021 e Fisco - 100 Potenziato il credito d’imposta R&S (Fiscooggi - 15.1.2021)
MAGGIORAZIONE MEZZOGIORNO E SISMA
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
Art. 244 ((Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017))
1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni AMBITO TERRITORIALE Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ((nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)), LA MAGGIORAZIONE RIGUARDA SOLO LA R.&S. COMMA 200 la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo SI FA RIFERIMENTO ALLA LEGGE NR. 160 DEL 2019 di cui all'articolo 1, comma 200, ((della legge)) 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, LE NUOVE PERCENTUALI e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. LA MAGGIORAZIONE E' UN AIUTO DI STATO La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "((Aiuti a progetti)) di ricerca e sviluppo".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in ((106,4 milioni)) di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione,)) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304
LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
Art. 1
198. NORMATIVA VALIDA A PARTIRE DAL 2020 Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
199. SOGGETTI AMMESSI Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. SOGGETTI ESCLUSI Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e RISPETTO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - DURC e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
RICERCA E SVILUPPO
200. DEFINIZIONE Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, PRINCIPI GENERALI DI EFFETTIVITA', PERTINENZA E CONGRUITA' nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità :
SPESE AMMESSE (RICERCA E SVILUPPO)
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. MAGGIORAZIONE DEL 150% Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e LIMITE DEL 30% nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, MAGGIORAZIONE DEL 150% le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, LIMITE DEL 20% nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, LIMITE DEL 30% nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
201. DEFINIZIONE Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
SPESE AMMESSE (INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. MAGGIORAZIONE DEL 150% Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa LIMITE DEL 30% e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale LIMITE DEL 20% indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento LIMITE DEL 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
202. DEFINIZIONE Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
SPESE AMMESSE (DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA)
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività. MAGGIORAZIONE DEL 150% Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e LIMITE DEL 30% nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, LIMITE DEL 20% nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, LIMITE DEL 30% nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
AGEVOLAZIONI - BASE DI CALCOLO LA NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI
203. AGEVOLAZIONI R.&S. COMMA 200 Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA CAMMA 201 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA COMMA 202 Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNICOLOGICA FINALIZZATE AD UN OBBIETTIVO DI TRANSAZIONE ECOLOGICA O INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
204. MODALITA' DI COMPENSAZIONE Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, TRE QUOTE ANNUALI in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, UTILIZZABILE DOPO LA CERTIFICAZIONE subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. COMUNICAZIONE AL MISE Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. NON E' TASSATO Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. CUMULABILITA' (DA TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA NON TASSAZIONE) Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
205. CERTIFICAZIONE Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
206. RELAZIONE TECNICA Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
207. ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' RICHIEDERE UN PARERE TECNICO AL MINISTERO Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
208. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
209. LA VECCHIA NORMATIVA RIMANE VALIDA FINO AL 31.12.2019 All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivanti dall’anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d’imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 maggio 2020Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attivita'
di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design.
(20A03941) (GU n.182 del 21-7-2020)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che «al fine
di sostenere piu' efficacemente il processo di transizione digitale
delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in
innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e
della sostenibilita' ambientale, e l'accrescimento delle competenze
nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di
transizione tecnologica e digitale, nonche' di razionalizzare e
stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte
temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica» prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi
fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0»;
Visto il comma 198 del citato art. 1, che nell'ambito di tale
ridefinizione dispone l'introduzione, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito
d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita'
innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi da 199 a 206 dello stesso articolo;
Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che
considera attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello
sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i
criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo
conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di
Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE);
Visto il successivo comma 201 del predetto art. 1, che considera
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
le attivita', diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate
alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o
immateriale o un servizio o un processo di produzione che si
differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati
dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle
prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri
elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi,
disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni
nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e
dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;
Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1, che considera
attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di
design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori
tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del
mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo
stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la
corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle
medesime attivita' di design e ideazione estetica svolte in settori
diversi da quelli indicati;
Visto, altresi', il comma 203, quarto periodo, del medesimo art. 1,
che dispone la maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del
credito d'imposta spettante per le attivita' d'innovazione
tecnologica di cui al precedente comma 201 finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, demandando allo stesso decreto previsto dal comma 200
l'individuazione di tali obiettivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento
agli articoli 5, comma 5, 102, 103, 109, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni indicate nei
richiamati commi 200, 201, 202 e 203 del citato art. 1;
Considerata anche l'opportunita' di dettare istruzioni per la
determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito
d'imposta;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni applicative della
disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-207,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la
definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo (art. 2), delle
attivita' di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); l'individuazione,
nell'ambito delle attivita' di innovazione tecnologica, degli
obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di
transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per
cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); la determinazione
e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta
(art. 6).
Art. 2
Attivita' di ricerca e sviluppo (COMMA 200)
1. Ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attivita' di
ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al
credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del
paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01)
del 27 giugno 2014, e' operata sulla base delle regole indicate nei
successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi
generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni
statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE, Manuale di Frascati 2015).
2. Costituiscono attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di
ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti,
classificabili in una o piu' delle seguenti categorie generali:
a) ricerca fondamentale: si considerano attivita' di ricerca
fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati
principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo
scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprieta' e
delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente
considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine
delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato
delle attivita' di ricerca fondamentale e' di regola rappresentato
per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie
interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori
sperimentali o teorici;
b) ricerca industriale: si considerano attivita' di ricerca
industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le
possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze
derivanti da un'attivita' di ricerca fondamentale o al fine di
trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un
obiettivo pratico predeterminato; tali attivita', in particolare,
mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere
problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato e'
rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di
verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare
dimostrazione della possibilita' o meno di passare alla fase
successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di
rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
c) sviluppo sperimentale: si considerano attivita' di sviluppo
sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti
ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo
di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni
tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti
o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento
significativo di prodotti o processi gia' esistenti. Per
miglioramento significativo di prodotti o processi gia' esistenti
s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novita' e che
non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte
nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di
sviluppo sperimentale e' di regola rappresentato da prototipi o
impianti pilota. Per prototipo s'intende un modello originale che
possiede le qualita' tecniche essenziali e le caratteristiche di
funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attivita' di
sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per
apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali
del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme
di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che
permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un
ambiente prossimi alla realta' industriale o finale.
(E' RICHIESTO LO STATO DELL'ARTE A LIVELLO MONDIALE)
3. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, assumono
rilevanza le attivita' di ricerca e sviluppo che perseguono un
progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacita'
generali in un campo scientifico o tecnologico e non gia' il semplice
progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacita' proprie di
una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso
o un avanzamento delle conoscenze e delle capacita' generali si
considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze
o delle capacita' relative a un campo della scienza o della tecnica
al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione
al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
(SE GLI OBBIETTIVI DELLA RICERCA NON SONO RAGGIUNTI NON E' UN PROBLEMA)
Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attivita' svolte
in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale
obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o
tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente
realizzato.
(E' RICERCA ANCHE SE LE CONOSCENZE SONO GIA' STATE ACQUISITE DA ALTRI MA SONO COPERTE DA SEGRETO INDUSTRIALE)
Se un particolare progresso scientifico o tecnologico e'
gia' stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni
sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato
delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e
accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e
sviluppo, perche' coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori
intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento
degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici
incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento
scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilita' al
credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare
progresso scientifico o tecnologico e' gia' stato raggiunto o tentato
da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne
sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.
(LE ATTIVITA' DI RICERCA POSSONO ESSERE SVOLTE DA PIU' IMPRESE INDIPENDENTI CONTEMPORANEAMENTE)
Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i
lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo
simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese
concorrenti indipendenti.
Art. 3
Attivita' di innovazione tecnologica (COMMA 201)
1. Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attivita' di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta e' operata
sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente
articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti
nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali
sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018).
(INNOVAZIONE RISPETTO AI PRODOTTI GIA' REALIZZATI DALL'IMPRESA)
2. Costituiscono attivita' di innovazione tecnologica ammissibili
al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e
sviluppo indicati nell'art. 2 del presente decreto, svolti nel
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019,
anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta
precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di
prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a
quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o
significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si
differenziano, rispetto a quelli gia' realizzati dall'impresa, sul
piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali,
del software incorporato, della facilita' d'impiego, della
semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore
flessibilita' o di altri elementi concernenti le prestazioni e le
funzionalita'; per processi nuovi o significativamente migliorati,
rispetto a quelli gia' applicati dall'impresa, s'intendono processi o
metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi
che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli
impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza
delle risorse impiegate, nell'affidabilita' e sicurezza per i
soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
(LE ATTIVITA' AMMISSIBILI SONO QUELLE FINO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI, L'INDUSTRIALIZZAZIONE NON E' AGEVOLABILE)
Le attivita' ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente
i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione,
realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai
lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o
delle installazioni pilota, intesi nell'accezione indicata all'art.
2, comma 2, lettera c), del presente decreto.
(ATTIVITA' NON AMMESSE)
3. Non si considerano attivita' di innovazione tecnologica
ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare
modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi gia'
realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione
di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di
produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di
fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare
o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica
richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di
qualita' dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli
stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi
e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di
sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
Art. 4
Attivita' di design e ideazione estetica (COMMA 202)
1. Ai fini dell'applicazione del comma 202 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attivita' ammissibili al
credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da
quelli svolti nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo e di
innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del
presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in
periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo
significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di
altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della
struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per
prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
(CONDIZIONE PER L'AMMISSIBILITA' DEI CAMPIONARI)
2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli
altri settori nei quali e' previsto il rinnovo a intervalli regolari
dei prodotti, sono considerate attivita' ammissibili al credito
d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove
collezioni o campionari che presentino elementi di novita' rispetto
alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o
ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle
forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei
lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o
campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o
la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come
ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di
dettaglio. Le attivita' ammissibili al credito d'imposta riguardano
comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione
dei campionari non destinati alla vendita.
Art. 5
Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta
(INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0)
1. Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro previsto
dal comma 203, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 per il credito d'imposta complessivamente spettante per
le attivita' di innovazione tecnologica, agli effetti
dell'applicazione della maggiorazione dal 6 al 10 per cento della
misura del credito d'imposta, prevista dal quarto periodo dello
stesso comma 203, si considerano attivita' di innovazione tecnologica
finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale
4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla
trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e
l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda,
rilevanti per la creazione di valore. A titolo esemplificativo,
costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:
a) l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione
comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura
aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire,
tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto
di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente,
sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad
esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e
delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
b) l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento
della gestione operativa della produzione mediante ottimale
assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle
attivita', gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione
tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di
migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di
produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di
consegna;
c) l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie
digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di
produzione di beni o servizi (Operations);
d) l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e
la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le
traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a
partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei
prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la
qualita' e/o ridurre i costi;
e) l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione
sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d.
KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di
processo;
f) l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di
analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche,
materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o
servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico,
predittivo, prescrittivo);
g) l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere
suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle
azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte
nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su
un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare
processi e sistemi adattativi;
h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree
e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine
utensili CNC, tracciabilita' di processo/prodotto,
logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualita', tracciatura
automatica delle specifiche di qualita' di un prodotto, di materie
prime, ecc.);
i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori
delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione
delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il
tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di
migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
l) l'introduzione di soluzioni che implichino possibilita' di
funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza,
telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con
funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi
luogo interconnettibile nonche' soluzioni atte a favorire lo
svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
m) la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei
moduli e della connettivita' dei beni strumentali in ottica di
digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per
use di macchine e sistemi di produzione;
n) l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain,
cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e
arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte
nei punti precedenti.
(INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA)
2. Agli stessi effetti del comma 1, fermo restando il limite
massimo di 1,5 milioni di euro complessivamente spettante per le
attivita' di innovazione tecnologica, si considerano attivita' di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti
relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i
principi dell'economia circolare cosi' come declinati nella
comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo
2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di
transizione ecologica:
a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino piu' a
lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o
aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a
procedimenti di riciclo ad elevata qualita', per il recupero dei
materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo
il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella
produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando
opportunita' di riuso e riciclo cross-settoriali;
c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali
presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale
(c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di
interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed
energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di
scarto, ciclo integrato delle acque);
d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte
ad ottenere materie prime seconde di alta qualita' da prodotti
post-uso, in conformita' con le specifiche di impiego nella stessa
applicazione o in differenti settori;
e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o
remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni
da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo
del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo
di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del
prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il
recupero di materiali e funzioni;
g) l'introduzione di modelli di business «prodotto come servizio»
(product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di
beni di consumo e strumentali.
3. In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del
credito d'imposta, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere
fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione
digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati
attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di
fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e
comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che
verra' a determinarsi tramite lo sviluppo delle attivita' di progetto
e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione
del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.
Art. 6
Determinazione e documentazione
delle spese ammissibili
1. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito
d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita' delle spese, si considerano
ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi
200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
imputabili, in applicazione dell'art. 109, commi 1 e 2, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
(LE SPESE DI CERTIFICAZIONE SONO IMPUTATE ALLO STESSO PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI)
Ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale e'
possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese
per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai
sensi del comma 205, quinto periodo, dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo
d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attivita'
ammissibili.
(QUOTE DI AMMORTAMENTO)
2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai
software utilizzati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano
nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo
d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto
testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in
caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attivita'
dell'impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote
capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente
deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102,
comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento relative
ai beni immateriali indicati nella lettera d) del comma 200 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell'importo
fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi del
citato art. 103. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili,
ancorche' fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di
ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il
cui costo deve considerarsi gia' incluso tra le spese ammissibili
relative al credito d'imposta di cui all'art. 3, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9.
3. Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei confronti
delle imprese che determinano il reddito su base catastale o
forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di
locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso
importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica
nel periodo d'imposta agevolabile.
(COME DETERMINARE IL COSTO DEL PERSONALE)
4. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di
lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di
ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei
ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive,
delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate
impiegate nelle attivita' ammissibili svolte nel periodo d'imposta
agevolabile, incluse le eventuali indennita' di trasferta erogate al
lavoratore in caso di attivita' ammissibili svolte fuori sede.
(MAGGIORAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE)
5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'importo delle
spese di personale ammissibili prevista dalla lettera a) dei commi
200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti e la
destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attivita' di
ricerca e sviluppo, alle attivita' di innovazione tecnologica e alle
attivita' di design e ideazione estetica, per «soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego» s'intendono i
soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto
il trentacinquesimo anno di eta' e che non siano mai stati impiegati
in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro
subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il
contratto di apprendistato.
(LIMITI PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SOCI)
6. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle
attivita' ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o
soci di societa' o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei
compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di
partecipazione agli utili, (LIMITE DEL 50%) l'ammissibilita' delle relative spese non
puo' eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario
annuo spettante a tali soggetti ed (PRINCIPIO DI CASSA) e' subordinata all'effettiva
corresponsione da parte della societa' dell'intero importo del
compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilita' di
tali spese e' inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale
rappresentante della societa' o ente, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti l'effettiva partecipazione di tali
soggetti alle attivita' ammissibili e la congruita' dell'importo del
compenso ammissibile in relazione alla quantita' di lavoro prestato,
alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonche' alle
retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati
direttamente nelle medesime attivita' ammissibili.
(I LIMITI VALGONO ANCHE PER LE PRESTAZIONI DEI FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE, DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI)
La dichiarazione prevista dal precedente periodo e' richiesta anche ai fini
dell'ammissibilita' delle spese di personale relative a prestazioni
rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli
amministratori, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato
testo unico delle imposte sui redditi e nel caso delle imprese
individuali e' redatta a cura del titolare.
(DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE)
7. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al
credito d'imposta, la documentazione contabile oggetto di
certificazione ai sensi del citato comma 205 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, (REGISTRO PRESENZE) deve comprendere anche i fogli presenza
nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle
attivita' ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa
beneficiaria o dal responsabile delle attivita'.
(DOCUMENTAZIONE PER I BENI MOBILI ED IL SOFTWARE)
Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione
estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del
responsabile delle attivita' ammissibili relativa alla misura e al
periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attivita'.
Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Roma, 26 maggio 2020
Il Ministro: Patuanelli
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018.
ART. 1
70. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
riguardante il credito d'imposta per investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata
al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »; VARIAZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO
b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite
dalle seguenti: « euro 10 milioni »;
c) al comma 6:
1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: PERSONALE
« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro
subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle
attivita' di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o
comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle
attivita' di ricerca e sviluppo »;
2) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: CONTRATTI DI RICERCA
« c) contratti stipulati con universita', enti di ricerca e
organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attivita' di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti
stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di
start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di
PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, per il diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo
gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un
medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate
nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attivita' di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che
non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa
committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le
imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i
soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti
dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: MATERIALI
« d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi
direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo anche
per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle
fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui
alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica
nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le
spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO
« 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per
cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente
riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6
rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello
stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento
sulla parte residua »;
e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di
certificazione previsti dal comma 11 »; UTILIZZABILE DOPO LA CERTIFICAZIONE
f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ANCHE PER LE SOCIETA' CHE HANNO IL REVISORE
« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di
cui al comma 3 »;
g) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: OBBLIGO DELLA RELAZIONE
« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica che illustri le finalita', i
contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo svolte
in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai
sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di
attivita' di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente
all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile
aziendale delle attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile
del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal
rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di ricerca siano
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e
rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le
attivita' di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi
formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;
h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale
dei conti o del professionista responsabile della revisione legale
dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del
soggetto incaricato ».
71. Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018,
ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui
effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2018.
72. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per
spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che
eseguono attivita' di ricerca e sviluppo per conto di imprese
residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea,
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del
calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza
esclusivamente le spese ammissibili relative alle attivita' di
ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture
situati nel territorio dello Stato italiano.
Decreto-legge 12 luglio 2018, n.87
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018)note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
Art. 8
Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si
considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in
licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d),
del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con
imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti
al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
corrispondente ai costi gia' attributi in precedenza all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali,
assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita' di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017‐2019. (16G00242) (GU n.297 del 21122016 Suppl. Ordinario n. 57)
Art. 1
15. All'articolo 3 del decreto‐legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1‐bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»;
d) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».
DECRETO 27 maggio 2015
Attuazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo.
(15A05898)
(GU n.174 del 29-7-2015)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
"Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9;
145/2013, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese
che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, cosi' come
sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e
revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito
d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che disciplina
il contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati;
n. 311;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative
necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi' come sostituito
dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche'
le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese
sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del
beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta
indebitamente fruito.
Art. 2
Attivita' ammissibili
1. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o usi commerciali diretti;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, inclusi gli studi di fattibilita', purche' non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili
per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti
tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il
prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo
elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Art. 3ì
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto
tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile
adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e
sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre
2019.
Art. 4
Costi eleggibili al credito d'imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'art. 109 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento direttamente
connessi allo svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili, quali:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un
ciclo di dottorato presso una universita' italiana o estera, ovvero
in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International
Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso
al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che sia:
1) dipendente dell'impresa, impiegato nelle attivita' di
ricerca e sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto,
con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali, ovvero
2) in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli
esercenti arti e professioni, impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, a
condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture della
medesima impresa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese, comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverse da quelle che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche
acquisite da fonti esterne.
di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di
euro 5.000, le spese sostenute per l'attivita' di certificazione
contabile.
deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto
dall'impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di
collaborazione in possesso dei titoli richiesti, intendendo come tale
l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e
dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i
contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto
all'effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attivita' di
ricerca e sviluppo.
comma 1, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere
acquisiti dall'impresa, a titolo di proprieta' o di utilizzo. Nel
caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria,
alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote
capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo
deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in rapporto all'effettivo
impiego per le attivita' di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e
le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non
finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 e' rappresentato
dal costo storico del bene, che, ai fini dei controlli di cui
all'art. 8 del presente decreto, deve risultare dal relativo
contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del
locatore.
comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese
residenti o localizzate in Stati membri dell'Ue, in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale
di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura indicata al
comma 3 ed e' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire
dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media
dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minore
periodo di cui al comma 2.
media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva e'
calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione. Per
«spesa incrementale complessiva» si intende la differenza positiva
tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attivita'
di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 dell'art. 4 sostenute nel
periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire
dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.
articolo, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50
per cento della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 e del 25 per cento della
spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) del
medesimo comma 1 dell'art. 4. Per «spesa incrementale» ai sensi del
precedente periodo si intende l'ammontare dei costi di cui alle
lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma 1
dell'art. 4 sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende
fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale
riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minor periodo dalla data di costituzione. Il credito d'imposta e', in
ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi di
cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma
1 dell'art. 4 nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Art. 6
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui
all'art. 4.
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui all'art. 4 sono
stati sostenuti.
i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.
Art. 7
Documentazione
1. I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di
apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato
della revisione legale o dal collegio sindacale o da un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve
essere allegata al bilancio.
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'art. 6 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione legale dei
conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC).
3. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi
previsti dai precedenti commi.
4. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui all'art. 7 del presente decreto
si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura
civile.
5. In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare
con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione
utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' degli stessi e,
in particolare:
a) per quanto riguarda i costi del personale di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), i fogli di presenza nominativi riportanti per
ciascun giorno le ore impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo,
firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero
dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di
laboratorio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), la dichiarazione
del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile
dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al
periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di
ricerca e sviluppo;
c) per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c), i contratti e una relazione sottoscritta da detti
soggetti concernente le attivita' svolte nel periodo d'imposta cui il
costo sostenuto si riferisce.
Art. 8
Controlli
1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente decreto, l'Agenzia delle entrate effettua
controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di
accesso al beneficio, la conformita' delle attivita' e dei costi di
ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di controllo
effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie
valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di
specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi
sostenuti, la predetta Agenzia puo' richiedere al Ministero dello
sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di
ordine civile, penale e amministrativo.
Art. 9
Cumulo
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cumulabile
con l'agevolazione prevista dall'art. 24 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
Art. 10
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua, con cadenza
mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui
al presente decreto, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma
13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la verifica che le
stesse avvengano nei limiti dell'onere ascritto al credito d'imposta
stesso, valutato in 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7 milioni
di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il 2017, 547 milioni
di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni di euro per l'anno
2020.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2015
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
2158
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
35. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo).
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una universita' italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
APPROFONDIMENTI
Con la legge n.160/2019 non c'è più la soglia minima di investimenti (Commercialista telematico 14.3.2022)
LE PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO A PARTIRE DEL 2020
La legge 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 202o) modifica la vecchia disciplina in vigore (D.L. n.145/2013)
La legge n.160 del 27.12.2019 ha introdotto, per il periodo d'imposta 2020 ("Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019) un nuovo credito d'imposta.
La legge n.34 del 19.5.2020 ha elevato, solo per il 2020, le percentuali del solo credito d'imposta R.&S. per le regioni del Sisma
La legge n.178 del 20.12.2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso l'ambito temporale di applicazione di questi crediti ai periodi d'imposta 2021 e 2022 ("per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e fino a quello in corso al 31.12.2022), incrementandone al misura.
La legge n.234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato il credito modificando anche le percentuali.
2020 | 2021 | 2022 | Dal 2023 in poi | |
L. 160/2019 | L. 178/2020 | L. 178/2020 | L. 234/2021 | |
R.&S. | 12% - elevata per le regioni del sisma | 20% | 20% | 10% dal 2023 al 2031 |
Innovazione tecnologica | 6% | 10% | 10% |
10% 2023 5% dal 2024 al 2025 |
Design | 6% | 10% | 10% |
10% 2023 5% dal 2024 al 2025 |
Innovazione tecnologica (ecologica e digitale) | 10% | 15% | 15% |
10% 2023 5% dal 2024 al 2025 |
LE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO A PARTIRE DAL 2023 (Eutekne 5.12.2023)
Mezzogiorno: per per il 2023 sono previste le seguenti percentuali:
25% grandi imprese;
35% medie imprese:
45% piccole imprese.
al 5.12.2023 non è prevista la proroga della maggiorazione per il 2024.
LE PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO A PARTIRE DAL 2022 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti - 17/2/2023)
LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160
198. NORMATIVA VALIDA A PARTIRE DAL 2020 Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
AGEVOLAZIONI - BASE DI CALCOLO LA NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI
203. AGEVOLAZIONI R.&S. COMMA 200 Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA CAMMA 201 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA COMMA 202 Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNICOLOGICA FINALIZZATE AD UN OBBIETTIVO DI TRANSAZIONE ECOLOGICA O INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
MAGGIORAZIONE MEZZOGIORNO E SISMA solo per il 2020
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
Art. 244 ((Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017))
1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni AMBITO TERRITORIALE Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ((nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)), LA MAGGIORAZIONE RIGUARDA SOLO LA R.&S. COMMA 200 la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo SI FA RIFERIMENTO ALLA LEGGE NR. 160 DEL 2019 di cui all'articolo 1, comma 200, ((della legge)) 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, LE NUOVE PERCENTUALI e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite
le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; PROROGA AL 31.12.2022
------
f) al comma 203: INCREMENTO DELLE AGEVOLAZIONI e MASSIMALI
1) RICERCA E SVILUPPO al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono
sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
2) INNOVAZIONE TECNOLOGICA al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
3) DESIGN al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
4) TRANSAZIONE ECONOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
----------------------------
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022
Art.1 comma 45
45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 198 e' sostituito dal seguente:
« 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita'
innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e
nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;
AGEVOLAZIONI (CALCOLATE SEMPRE AL NETTO DI ALTRE ALTRE SOVVENZIONI)
b) il comma 203 e' sostituito dal seguente:
« 203.
RICERCA E SVILUPPO: 20% nel 2022
Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 10% nel 2023
Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,
in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
DESIGN E IDEAZIONE ESTETIICA: 10% nel 2023
Per le attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il
credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi.
TRANSAZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE:
15% nel 2022
Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
RICERCA & SVILUPPO: 10% dal 2023 al 2031
c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:
« 203-bis. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal
comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 5% 2024 e 2025
203-ter. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal
comma 201, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5
per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
DESIGN E IDEAZIONE ESTETIICA: 5% 2024 e 2025
203-quater. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura
pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti
sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi.
TRANSAZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE: 10% 2023
203-quinquies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a
condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta.
TRANSAZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE: 5% 2024 e 2025
203-sexies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in
misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale
di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
d) al comma 205, le parole: « al comma 203 » sono sostituite
dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ».
Fonte: Mise (Agg. 7.7.2022) - Le modifiche alle percentuali del credito d'imposta R.&S
Attività ammissibili
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti,…), il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico.
Decreto Legge 29 marzo 2014 n.39 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)
Art. 6
COMMENTO
Il decreto n.39/2024 è caratterizzato dall'immediata applicabilità (a partire dal 30/3/2024).
Sono previsti due monitoraggi:
1 |
Per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30.3.2024 è necessaria, ai fini della fruizione dei relativi crediti d'imposta della trasmissione al MIMIT di un comunicazione preventiva e di una comunicazione di completamento. |
2 | Per gli investimenti realizzati dall'1/1/2024 a 29/3/2024 è necessaria la trasmissione al MIMIT di una comunicazione di completamento |
Per gli investimenti in R&S&I&D effettuati nel 2023 non occorre inviare nulla.
Per il modello da utilizzare occorre aspettare il decreto direttoriale.
CUMULABILITA' - Legge 27 dicembre 2019 nr.160
203. AGEVOLAZIONI R.&S. COMMA 200 Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA CAMMA 201 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA COMMA 202 Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNICOLOGICA FINALIZZATE AD UN OBBIETTIVO DI TRANSAZIONE ECOLOGICA O INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
204. MODALITA' DI COMPENSAZIONE Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, TRE QUOTE ANNUALI in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, UTILIZZABILE DOPO LA CERTIFICAZIONE subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. COMUNICAZIONE AL MISE Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. NON E' TASSATO Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. CUMULABILITA' (DA TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA NON TASSAZIONE) Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.