NORMATIVA
Comma 3 art.17 del DL 104 del 14.8.2020
Decreto del 25.8.2021 del Ministero dello sviluppo economico
SCADENZA (art.12): Manca il decreto attuativo
1. Con provvedimenti del Ministero - riferiti agli interventi di
cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 2 del presente
decreto - sono definiti i modelli di domanda per le imprese e i
professionisti, i termini per la presentazione delle domande di
ammissione e di erogazione dei contributi, l'ulteriore documentazione
che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite
indicazioni operative per l'attuazione degli interventi di cui al
presente decreto.
SARA' UN CLICL DAY (art.8): ....ordine cronologico di ricezione delle domande.
FONDI STANZIATI: 90 mln così ripartiti_
Così ripartiti:
a) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di
imprese: 80%;
b) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di
imprese: 10%;
c) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
da parte di professionisti: 10%.
Il 5% del fondi è riservato a chi ha il Rating di legalità
5. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere a)
e b) e' riservato alle imprese che, alla data della domanda di
contributo, risultano in possesso del rating di legalita'.
SOGGETTI AMMESSI: Imprese e professionisti
...Da persone fisiche nell'esercizio di attivita' SOGGETTI AMMESSI – IMPRESE e PRESSIONISTI
di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES)
NON E' CUMULABILE ....Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
E' IN DE MINIMIS
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno
2014;
SOGGETTO GESTORE: Invitalia
DECORRENZA SPESE: 4.11.2021 15 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, avvenuta il 21.10.2021, del 25.8.2021.
SPESE AMMESSE (art.5)
A) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica
ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli
impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli
impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo
si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza
da 7,4 kW a 22kW inclusi:
1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per
singolo dispositivo;
2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per
singola colonnina.
ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua:
1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
B) costi per la connessione alla rete elettrica cosi' come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per
la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);
C) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e
collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per
la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).
SPESA MASSIMA AMMISSIBILE PER I PROFESSIONISTI (Art.5)
a) presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA
trasmessa all'Agenzia delle entrate, cosi' come risultante dal rigo
VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la
quale e' richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i
professionisti che applicano il regime forfettario, il valore
dell'infrastruttura di ricarica non puo' essere superiore a euro
20.000,00 (ventimila/00);
DURC in regola per le imprese: d) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
LE IMPRESE NON DEVONO ESSERE IN DIFFICOLTA': c) non sono in situazione di difficolta', cosi' come definita dal regolamento di esenzione;
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (art.6)
a) essere nuove di fabbrica;
b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che
garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera
dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente n.
541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40% (art.7)
1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero puo'
concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale
pari al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 6.
2. Nel corso dell'intero periodo di operativita' dell'intervento,
ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola domanda di
contributo.
PUO' ESSERE PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA (art.7): 2. Nel corso dell'intero periodo di operativita' dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola domanda di
contributo.
EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE (art. 9) Non è quindi prevista l'anticipazione
VINCOLO DESTINAZIONE BENI (Art.10): 5 anni .. a) mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo l'infrastruttura di ricarica;
IL CONTRIBUTO E' TASSATO
RASSEGNA STAMPA
https://www.ecnews.it - 5/12/2021