DICITURE SULLE FATTURE e sugli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni

INDICE

Sintesi

Sabatini

Industria 4.0

Transizione 5.0

4666 - CUP: 1) più agevolazioni per lo stesso bene: 2) Fatture emesse prima dell'assegnazione del cup (Ragioneria Generale - Circolare n.1 dell'8/1/2025)


 SINTESI

 

Dicitura

obbligatoria

 Dicitura Documenti Regolarizzazione
Credito d'imposta beni strumentali 4.0 SI  Dicitura a partire dal 2022 " «BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 – LEGGE DI BILANCIO 2021 – ART. 1 COMMI DAL 1051 AL 1067, COME MODIFICATI DAL COMMA 44 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 234/2021 (credito d'imposta beini strumentali industria 4.0)».

Normativa: " fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione dei beni

Con la risposta nr.270 del 18.5.2022 è stato chiarito che la dicitura deve essere presenta sul documento di trasporto e no sul collaudo.

Sui pagamenti non deve essere messo nulla

 Si, Agenzia delle entrare risposte nr.438 e 439 del 5 ottobre 2020.

Prima dell'avvio dell'attività di controllo

Credito d'imposta Transizione 5.0 SI  «CODICE UNIVOCO + “BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56 (Credito d'imposta Transizione 5.0)”».

Normativa: "A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati"

E' stato chiarito che "La dicitura è obbligatoria per i documenti successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta"

Sui pagamenti non deve essere messo nulla

 Per la regolarizzazione si dovrebbe applicare la stessa procedura prevista per il Credito d'imposta industria 4.0
Nuova Sabatini SI  Cup + “ Bene agevolabile ai sensi dell'art. 2, comma 4, del  decreto legge  n. 69 del 21/6/2013 (Nuova Sabatini)”

Fattura

Sui pagamenti non deve essere messo nulla

Si, prima dell'avvio dell'attività di controllo. C'è una specifica faq
Credito d'imposta R&S&I NO      

SABATINI

La dicitura deve essere messa dal fornitore sulle fatture (acconto e saldo)

CUP + “ART. 2, C. 4, D.L. N. 69/2013”

Il codice CUP  è assegnato quando viene inviata la domanda

Anche con leasing è il fornitore che lo inserisce

E' possibile regolarizzare prima che sia avviata l'attività di controllo

Faq 10.7 (all'11.3.2025)

10.7 (Rev. 11/3/2025)   Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?

Caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023

Per tali domande, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, c. 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Si rinvia pertanto alla consultazione della FAQ 10.15 relativa alla precedente disciplina, disponibile al seguente link.

Caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023

Per tali domande, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo (vedasi FAQ 1.4), unitamente alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”, da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Il CUP e la dicitura devono essere apposti sulle fatture elettroniche attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla REGOLARIZZAZIONE  attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto;
  2. mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare l’integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

(PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO) La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte del cessionario/committente, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità. Eventuali irregolarità rilevate in sede di controllo non potranno essere oggetto di sanatoria.

Si precisa che non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e

apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP.

(P.to 7.11 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)


CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 

DICITURA  a partire dal 2022

 «BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 – LEGGE DI BILANCIO 2021 – ART. 1 COMMI DAL 1051 AL 1067, COME MODIFICATI DAL COMMA 44 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 234/2021».

NORMATIVA

Il comma 1062 dell'art.1 della legge nr.178 del 30.12.2020 stabilisce quanto segue:

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo

sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle  disposizioni dei commi da 1054 a 1058

REGOLARIZZAZIONE

Agenzia delle entrate - Risposta n.438 del 5.10.2020

OGGETTO: Articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione
dei costi agevolabili.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si evidenzia che non forma oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione
finanziaria.

L'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), riconosce un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 

l comma 195 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 dispone che "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...".

Ciò posto, con riferimento al quesito oggetto d'interpello, con il quale l'istante chiede di sapere se sia causa di revoca dell'agevolazione la mancata indicazione in fattura dello specifico riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160 del
2019, si evidenzia quanto segue.

Il richiamato comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(VIENE RICHIAMATA LA LEGGE SABATINI) Tali previsioni risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. In particolare, può farsi utile riferimento alla disciplina concernente il contributo
concesso in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016. 

Tale ultimo decreto, all'articolo 10, comma 6, dispone che «Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con
scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e
verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria».

In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative di cui si tratta, si ritiene, pur nel diverso contesto applicativo, che i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico - FAQ n. 10.15 consultabile al seguente indirizzo
web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260- nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq#a10 - possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto disposto dal summenzionato comma 195.

(COME REGOLARIZZARE)

Ne consegue che:
· la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;

· in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di
saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

· in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:

o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);

o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr
. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può  
- senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

(REGOLARIZZAZIONE PRIMA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO) La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata , da parte dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Tanto premesso, nel caso in esame, considerato che i documenti indicati dall'impresa istante risultano privi del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta
subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante secondo le modalità sopra indicate.

...

Agenzia delle entrate - Riposto n.439 del 5.10.2020

OGGETTO: Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi
agevolabili.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si evidenzia che non formano oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. 

L'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), riconosce un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il comma 195, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, dispone che "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...".

Ciò posto, con riferimento al primo quesito oggetto d'interpello, con il quale l'istante chiede di sapere se sia causa di revoca dell'agevolazione la mancata indicazione in fattura e nel contratto di locazione finanziaria dello specifico riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160 del 2019, si evidenzia quanto segue.

Il richiamato comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tali previsioni risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal Legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. In particolare, può farsi utile riferimento alla disciplina concernente il contributo
concesso in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016. 

Tale ultimo decreto, all'articolo 10, comma 6, dispone che "Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con
scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e
verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria".

In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative di cui si tratta, si ritiene, pur nel diverso contesto applicativo, che i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico - FAQ n. 10.15 consultabile al seguente indirizzo
web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260- nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq#a10 - possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto disposto dal summenzionato comma 195. Ne consegue che:

· la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di
agevolazione;

· in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di
saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

· in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:

o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);

o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr
. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell'impresa beneficiaria.

Tanto premesso, nel caso in esame, considerato che i documenti prodotti dall'impresa istante risultano privi del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta
subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate.

La scrivente ritiene, allo stato, assorbiti dalla risposta al primo quesito gl ulteriori quesiti, ...

......

www.fiscooggi.it - 5/10/2020

Bonus investimenti in salvo se si sanano le fatture carenti

Non si decade dall’incentivo fiscale qualora l’omessa indicazione, sui documenti di spesa, della norma agevolativa venga regolarizzata entro l’avvio di eventuali attività di controll

Le risposte n. 438 e n. 439 forniscono la soluzione al quesito formulato da due diversi contribuenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge di bilancio 2020, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento. Integrando opportunamente le fatture, il beneficio non è perduto.
 
La questione riguarda la disciplina dettata dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, ossia il bonus riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia. L’operazione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato, in acconto, almeno il 20% del costo di acquisizione. Le norme dispongono che, pena la revoca del beneficio, va conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi…”.
Invece, in entrambi i casi rappresentati (nel primo si tratta di acquisto, nel secondo di locazione finanziaria), i relativi documenti non menzionano la norma di riferimento. Tuttavia, secondo gli interpellanti, tale circostanza non necessariamente comporta la perdita del beneficio, in quanto la quantificazione del bonus potrebbe comunque essere ricostruita a fine anno con appositi prospetti, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante.
 
L’Agenzia ribadisce, anzitutto, che – come stabilito dal comma 195 – i contribuenti che fruiscono del “bonus investimenti” devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono riportare il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019. In buona sostanza, sono le stesse regole fissate dal legislatore in riferimento ad altre agevolazioni per investimenti in beni strumentali, ad esempio la “Nuova Sabatini”, cioè il contributo per finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (articolo 2, commi 2 e seguenti, Dl 69/2013), il cui decreto attuativo dispone, che “Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiari” (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).
 
Secondo l’Agenzia, pertanto, anche al caso in esame possono applicarsi i chiarimenti forniti dal Mise in ambito “Nuova Sabatini” (vedi faq 10.15). Ne consegue che:

  • la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea, determinando, in sede di controllo, la revoca della corrispondente quota di agevolazione
  • per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
  • per le fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
    • stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile
    • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/2019 (la circolare 13/2018, risposta 3.1, ha chiarito che, in caso di fattura elettronica veicolata tramite Sdi, a fronte della sua immodificabilità, il cessionario/committente - senza procedere alla materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa - può inviare tale documento all’Sdi).

La regolarizzazione dei documenti deve avvenire, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

......

Indicazione nel documento di trasporto, no nel verbale di collaudo

Agenzia delle entrate - risposta 270 del 18/5/2022

OGGETTO: Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

Successivamente l'articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) ha innovato la predetta disciplina come di seguito: «Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro». 

Il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso
riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».

Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall'istante, ai fini della fruizione del beneficio fiscale, attengono al comma 1062 dell'articolo 1 citato e, in particolare, alla circostanza per cui «(...) l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter (...)» debba essere indicato anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione. 

Il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare,
pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo. Nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062. 

Da ultimo, come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

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www.fiscooggi.ii - 18/5/2022

Tax credit beni strumentali nuovi, collaudo senza riferimenti normativi

Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione devono essere riportate sui documenti che dimostrano la spesa sostenuta secondo gli scopi dell’agevolazione e la corretta determinazione del bonus

Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
L’annotazione non è richiesta per i verbali di collaudo e interconnessione. È quanto precisa la risposta n. 270 del 18 maggio 2022.

A chiedere delucidazioni è una società che ha effettuato un nuovo acquisto le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d'imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021, in caso di investimenti per beni strumentali nuovi. L’istante ha versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito entro il 31 dicembre 2021. La fattura relativa all’acconto riporta l'indicazione della norma agevolativa relativa al bonus.
La società chiede di conoscere se, per fruire dell’agevolazione, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta, debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.

L’Agenzia delle entrate premette di non rappresentare la struttura competente per stabilire se il bene acquistato ha i requisiti tecnici per rientrare tra i beni agevolabili. Il parere, in tal senso, deve essere richiesto alla direzione generale per la Politica industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie imprese del ministero per lo Sviluppo economico.
Detto ciò ricorda che la legge di bilancio 2021 – articolo 1, comma 1056, legge n. 178/2020 –, ritoccando la precedente disciplina sugli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, ha previsto crediti d'imposta, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, parametrati all’ammontare della spesa sostenuta. Il beneficio è applicabile per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

Ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari del tax credit, prevede l’articolo 1 comma 1062 della legge di bilancio 2021, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei precedenti commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l’agevolazione.
L’istante chiede se le suddette norme debbano essere indicate anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
Il richiamo alle disposizioni deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto e la corretta applicazione dell’agevolazione, quindi, precisa l’Agenzia, sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso e, quindi, a beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
Infine, l’Agenzia conferma quanto chiarito nella risposta n. 438/2020 e cioè che la regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo. 


TRANSIZIONE 5.0 

Legge n.19 del 2 Marzo 2024

Art.38

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.  A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

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La dicitura è obbligatoria per i documenti successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta

Art.20 del decreto 24/7/2024

  1. L'impresa e' tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attivita' di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicita' delle dichiarazioni, delle informazioni e dei  dati  forniti  attraverso  la  piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli  elementi tecnici e di costo del  progetto  di  innovazione,  ivi  comprese  le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonche' le fatture, i documenti di trasporto e gli altri  documenti  relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38  del  decreto-legge  n.  19  del 2024, qualora  successivi  alla  comunicazione  di  prenotazione  del credito d'imposta di cui all'art. 12 del presente decreto.

Il punto 6.1 della circolare operativa del 16.8.20254 ha fornito ulteriori indicazioni

 L’Impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di  innovazione oggetto dell’agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun  investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica,  contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del  decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui al capitolo precedente. Il GSE, nell’ambito delle attività di vigilanza e controlli di cui agli art. 19 e 20 del DM “Transizione 5.0”, si riserva di poter acquisire tale documentazione.

La dicitura è quindi la seguente:

Beni Agevolabili ai sensi dell’art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 Codice Identificativo Univoco TR5-XXXXX