IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - Legge n.206 del 27/12/2023 (Made in Italy)

INDICE DELLE LEGGE

Articolo 25 - Imprese culturali e creative

Articolo 26 - Albo delle imprese culturali e creativi dei interesse nazionale

Articolo 27 - Creatori digitali

Articolo 28 - Linee guida per la salvaguardi dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie

Articolo 29 - Contributo per le imprese culturali e creative

Articolo 30 - Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative

RASSEGNA STAMPA


LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 

Disposizioni organiche per la  valorizzazione,  la  promozione  e  la
tutela del made in Italy. (23G00221) 
(GU n.300 del 27-12-2023)
  
 Vigente al: 11-1-2024  
                               Art. 25 
                    Imprese culturali e creative 
 
  1. La  cultura  e  la   creativita'   sono   elementi   costitutivi
dell'identita' italiana e accrescono il valore sociale  ed  economico
della Nazione. 
2. E' qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonche' il lavoratore autonomo che: a) svolge attivita' stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purche' sia soggetto passivo di imposta in Italia; b) svolge in via esclusiva o prevalente una o piu' delle seguenti attivita': ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attivita' e prodotti culturali.
3. Sono altresi' qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita' economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attivita' e prodotti culturali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o piu' delle attivita' di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini del presente articolo, si definiscono: a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) «attivita' e prodotti culturali»: le seguenti attivita' e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonche' i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonche' le ipotesi di revoca.
7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.
8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.
9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.
                                Art. 26 
                    Albo delle imprese culturali 
                  e creative di interesse nazionale 
 
  1. Presso il Ministero della  cultura  e'  istituito  l'albo  delle
imprese culturali e creative di interesse nazionale. 

2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                                Art. 27 
                          Creatori digitali 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si  definiscono   «creatori
digitali»  gli  artisti  che  sviluppano  opere  originali  ad   alto
contenuto digitale. 
  
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
                                Art. 28 
          Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita' 
        storica delle opere musicali, audiovisive e librarie 
 
  1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che
le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche,
cineteche e biblioteche pubbliche, ancorche' oggetto di  elaborazioni
successive,  siano  conservate  e  rese  fruibili  anche  nella  loro
versione originale, al fine di evitare  che  operazioni  creative  di
riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e
divulgativi  sostituiscano  l'originale  e  ne  facciano  perdere  la
memoria. 
                                Art. 29 
           Contributo per le imprese culturali e creative 
 
  1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e  valorizzare
il made in Italy e di rendere  maggiormente  competitivo  il  settore
culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati
nel territorio nazionale dalle imprese culturali e  creative  di  cui
all'articolo  25  mediante  l'erogazione  di  contributi   in   conto
capitale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. 
  
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
                                Art. 30 
            Piano nazionale strategico per la promozione 
          e lo sviluppo delle imprese culturali e creative 
 
  1. Il Ministro della cultura, di concerto  con  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con  proprio  decreto,  il
«Piano nazionale strategico per la promozione  e  lo  sviluppo  delle
imprese  culturali  e  creative»,  di   seguito   denominato   «Piano
strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalita': a) definire modalita' organizzative e di coordinamento delle attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore; c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica; d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attivita' del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi; e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprieta' intellettuale; f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RASSEGNA STAMPA

Nasce l'impresa culturale e creativa (Il Sole 24 Ore - 5/1/2024)

Tale qualifica era già presente nella legge di Bilancio 2018 che aveva introdotto un credito d'imposta in favore delle Icc, questa volta viene fornita una definizione più organica.

Viene chiarito cosa si intenda per "beni culturali" e "attività e prodotti culturali".

La qualifica può essere assunta anche dagli enti del Terzo settore commerciali e dalle imprese sociali.

E' istituita una nuova sezione del registro delle imprese dove le Icc potranno iscriversi.

Sono stanziati dei fondi.