"CREDITI INESISTENTI" e "CREDITI SPETTANTI" - Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza nr.34452 dell'11.12.2023

 

INDICE

1. Rassegna Stampa

2. Alcuni punti della sentenza

3. Link cassazione

4. Approfondimenti

5. Sentenza della cassazione 34419/2023 (Fiscooggi 6.2.2024)


Link cassazione

Sentenza Numero: 34452, del 11/12/2023

“ È evidente, quindi, come l'attività di controllo rappresenti, per riserva di legge, una esclusiva attività di accertamento spettante di diritto all'Agenzia delle Entrate che può sviluppare in piena autonomia o, se lo ritiene necessario, avvalendosi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento; ovviamente trattasi di facoltà e non di obbligo e nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato senza alcun abuso di potere”. Sentenza | Materia: Tributi

Oggetto

Crediti d’imposta - Distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” - Conseguenze - Accertamento tributario - Modalità e termini di decadenza - Trattamento sanzionatorio.

Presidente: C. De Chiara

Relatore: G. Fuochi Tinarelli

L’esito in sintesI

Le Sezioni Unite Civili – decidendo su questioni già oggetto di contrasti giurisprudenziali – hanno affermato i seguenti principi:

«In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento.»

«In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile».

Allegato

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APPROFONDIMENTI

Quando si verifica l'inesistenza, esempio credito d'imposta R&S

Certamente l'inesistenza dovuta alla carenza di un elemento costitutivo è l'aspetto più complesso da definire:

Elementi costitutivi: esempi

La normativa sulla distinzione fra i due crediti

La normativa penale

Controllo formale


NORMATIVA SUI CONTROLLI 

Art. 36 bis - dpr n.600 del 29/9/1973 (imposte sui redditi)

Art.36 ter - dpr n.600 del 29/9/1973 (imposte sui redditi)

Art.54 bis - dpr - 633 del 26/10/1972 (iva)


 
ALCUNI PUNTI DELLA SENTENZA 
 
Quando si verifica l'inesistenza, esempio credito d'imposta R&S
 
 alcuni
 
Certamente l'inesistenza dovuta alla carenza di un elemento costitutivo è l'aspetto  più complesso da definire:
Vengono comunque fatti degli esempi.
 
9.4 Elementi costitutivi
 
 
La normativa sulla distinzione fra i due crediti
 
 
19. La normativa penale li tiene distinti senza comunque fornire una nozione
 
 
 
 
Tutte e due le condizioni devono essere presenti (cumulabilità)
 
 
 
La liquidazione delle dichiarazioni con procedure automatizzate ai fini delle imposte dirette ed Iva (articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72)
ovvero
Mediante il controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/73). 
 
17. Un credito "non reale" ma indicato in Unico non può qualificarsi come inesistente
 
 
 
Controllo formale
 
 
Viene fatto l'esempio del credito per gli investimenti nelle aree depresse
 
 

RASSEGNA STAMPA

Commercialista telematico 1/3/2024

Problemi irrisolti

Il nuovo indirizzo è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 34419/2023, che tuttavia non ha chiarito in cosa esattamente consista la “mancanza del presupposto costitutivo”.

La Corte si è limitata a riconoscere che un eventuale obbligo di comportamento (facere o non facere) può condizionare la spettanza dell’agevolazione e non è rilevabile in sede di controllo formale o automatizzato, ma non ha risolto tutti i dubbi.

https://www.fiscoetasse.com - 15/01/2024

Commercialisti telematico 17/2/2024

“ È evidente, quindi, come l'attività di controllo rappresenti, per riserva di legge, una esclusiva attività di accertamento spettante di diritto all'Agenzia delle Entrate che può sviluppare in piena autonomia o, se lo ritiene necessario, avvalendosi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento; ovviamente trattasi di facoltà e non di obbligo e nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato senza alcun abuso di potere”.

Commercialista telematico 4/1/2024

Conclusivamente, a parere di chi scrive, la Cassazione avrebbe dovuto più chiaramente tutelare con la sussunzione in ogni caso tra i crediti d’imposta non spettanti, dei crediti la cui inesistenza risulta derivare dalla sola diversa interpretazione tra contribuente e Amministrazione Finanziaria dei presupposti costitutivi del credito (come, ad esempio, nel famigerato caso del credito d’imposta per R&S).

4709 - Credito inesistente, spettro più ampio nel penale ((Cassazione, sezione III penale, sentenza 6/2024 - IlSole24Ore - 3/2/2024)

Decadenza lunga per i soli crediti d'imposta inesistenti (Il Sole 24 Ore - 11/12/2023)

La cassazione con le pronunce 25436/2022 e 31419/2022 aveva sostenuto l'assenza di distinzione tra le due tipologie di crediti, applicando per entrambi il termine i decadenza di otto anni. Questa interpretazione non è stata condivisa dalle sezioni unite che hanno confermato la netta distinzione fra i due crediti.

Da questa pronuncia emerge quanto sia sfavorevole al contribuente la norma del decreto delegato sulle procedure di accertamento che anche per i crediti non spettanti ha previsto l’applicazione dei termini decadenziali lunghi al pari dei crediti inesistenti. Resta in ogni caso il fatto che, tale norma riguarderà il futuro, mentre per il passato, il contribuente sarà tutelato da questa pronuncia delle Sezioni unite.

La sentenza delle Sezioni Unite sulla decadenza dei controlli per i crediti d’imposta spinge il Governo a modificare il decreto delegato (Il sole 24 ore 12/11/2023)

Quindi, probabilmente anche con l’input dei pareri parlamentari che arriveranno non appena il testo sarà incardinato, sarà fissato un diverso regime temporale per i controlli: cinque anni per i crediti non spettanti e otto anni per quelli inesistenti. In questo modo verrà superato l’allineamento nella bozza di testo che fissa a otto anni i termini per entrambe le violazioni

Il doppio binario sui crediti d'imposta apre un nuovo fronte penale (Il sole 24 Ore - 13/12/2023

Mancanza del presupposto costitutivo e credito d'imposta R.&S.

Qualche problema interpretativo potrebbe sorgere per la seconda (mancanza del presupposto costitutivo). Si pensi alle contestazioni in tema di credito ricerca e sviluppo dove l’assenza delle novità assoluta dell’esito della ricerca (in violazione al Manuale di Frascati) secondo l’amministrazione finanziaria, come emerge dalle numerose contestazioni, farebbe venir meno il presupposto costitutivo del credito. Per questo aspetto quindi è verosimile che in futuro, fino a quando la giurisprudenza di legittimità non assumerà una specifica interpretazione, le posizioni dell’amministrazione e dei contribuenti saranno distanti.

Crediti, contestazione ordinaria (ItaliaOggi 13/12/2023)

Detto che la sentenza dovrà necessariamente, ed ulteriormente approfondita....

.... Sul punto specifico, la sentenza non appare pronunciarsi in modo esplicito ma il messaggio che pare potersi ricavare è che sia sufficiente (al fine di escludere la declaratoria di inesistenza) una indicazione in dichiarazione, ad esempio nel quadro RU del modello.

Ricerca e sviluppo, con i controlli sostanziali contestata sempre l'inesistenza (Il Sole 24 Ore 15/12/2023) 

Per questa tipologia di credito è necessaria una più intensa attività istruttoria in quanto l'illegittimo utilizzo non  è intercettabile tramite il controllo formale della dichiarazione.

Su queste basi la conclusione è che il credito è quasi sempre inesistente.

Crediti, accertamento distinto (ItaliaOggi 18/12/2023)

In ultimo, le Sezioni Unite si concentrano sulla necessità che l'inesistenza del credito non sia riscontrabile mediante controlli formali; argomento di non poco conto, se si considera che la qualifica del credito come inesistente da parte dell'Agenzia delle entrate poggia sovente sulle maggiori verifiche che si sono rese necessarie, avendo dovuto effettuare una verifica sostanziale (controllo a tavolino e/o accessi, ispezioni, verifiche), in luogo di un mero controllo automatizzato. In questo caso, la sentenza dispone che la condizione del mancato riscontro formale ha valore oggettivo, ossia che non assume rilievo che, materialmente, l'inesistenza del credito sia stata rilevata a seguito di accertamento sostanziale, ma solo che, in sede di controllo formale, non era possibile riscontrarne la mancanza, ancorché, in concreto, tale verifica non sia stata operata. Se ne ricava che i giudici di merito saranno chiamati a rispondere ad una domanda ben precisa su cui tutto poggia: l'inesistenza poteva essere riscontrata anche attraverso il controllo automatizzato? In caso di risposta affermativa, il credito non potrà configurarsi come inesistente e, conseguentemente, il termine di accertamento non potrà mai essere quello lungo.

Crediti inesistenti circoscritti, insufficienza riscontri documentali dimostrata dall'ufficio (ItaliaOggi 14/12/2023)

Crediti inesistenti a perimetro ristretto. E l'ufficio deve dimostrare l'insufficienza dei riscontri documentali. Emerge dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite civili 34419/2023 (si veda ItaliaOggi del 13/12/2023) che restringe significativamente il perimetro definitorio dei crediti inesistenti, soprattutto laddove ne subordinano la configurabilità alla circostanza che gli stessi non possano essere riscontrati neppure in esito a richieste e riscontri documentali in merito ad elementi esposti in dichiarazione.

Crediti d'imposta su due binari: nel penal-tributario distinzione inesistenti-non spettanti ko (ItaliaOggi - 15/1/2024) 

Sentenza n.6 del 2/1/2024 - III sezione penale della Cassazione

Le Sezioni unite civili sent. nn.34419 e 34452/2023 La terza sezione penale, sent.n.6/2024
La definizione di credito d'imposta inesistente, come disciplinata dal comma 5, art.13, dlgs 471/1997 è applicabile anche in ambito penale, visto l'intervento unitario del legislatore in entrambe le discipline, con la riforma del dlgs 158/2015

La distinzione tra crediti d'imposta non spettanti e inesistenti recata in ambito amministrativo non è applicabile in ambito penale in quanto:

- l'art.13, dlgs 471/197 reca soltanto la definizione di credito inesistente e non anche quelle di credito non spettante

- manca l'espresso richiamo all'art.13 nell'art.10-quater, dlgs 74/2000.

Conclusione dell'articolo:

Nonostante le due sentenze siano sostanzialmente contrapposte .... si ha ragione di ritenere  che la terza sezione penale non conoscesse le conclusioni a cui erano addivenute le Sezioni unite civili. 


EUTEKNE 5/2/2024

 


Art. 36 bis del d.p.r n.600 del 29/9/1973 (imposte sui redditi)

Titolo del provvedimento: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Titolo del documento:Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
Testo: in vigore dal 04/10/2005 modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 2 convertito

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria
procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei
contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto
delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle
precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella
prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di
acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.

2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere,
anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare
la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e
dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte
operate in qualita' di sostituto d'imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso
rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli
eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una
maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o
al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per
consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito
della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente
articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente
e dal sostituto d'imposta.


Art.36 ter del d.p.r. n.600 del 29/9/1973 (imposte sui redditi)

Titolo del provvedimento: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Titolo del documento: Controllo formale delle dichiarazioni.
Testo: in vigore dal 20/03/2001
modificato da: DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 1

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al
controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d'imposta' sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro
delle finanze, tenendo anche conto delle capacita' operative dei medesimi
uffici.


2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e
seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non
risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di
cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti
ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle
dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo
78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella
lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti
dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i
maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti
da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e'
invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire
chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla
dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto
d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica
degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e
dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati
ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo
formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.


Art.54 bis dpr - 633 del 26/10/1972 (iva)

Titolo del provvedimento: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Titolo del documento: Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
Testo: in vigore dal 04/10/2005
modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 2 convertito


1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria
procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.


2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti
nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto
delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei
versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di
acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere,
anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare
la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso
rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli
eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una
maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonche' per
evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli
aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente
nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti
necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente
articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal
contribuente.


SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.34419/2023 (FISCOOGGI 6 FEBBRAIO 2024)

Bonus beni strumentali inesistente,
otto anni di tempo per la verifica

Valido, quindi, l’avviso di accertamento per la società che aveva utilizzato delle macchine per la stampa anche per altri prodotti editoriali, perdendo il diritto all’agevolazione

immagine generica illustrativa

Legittimo il recupero dell’Ufficio per indebita fruizione del credito d’imposta beni strumentali nuovi, nei confronti della società che aveva utilizzato il macchinario per la stampa in rotativa anche per altri prodotti editoriali. La Cassazione, con la sentenza n. 34419/2023, ha ritenuto che nel caso in esame ricorressero i requisiti che consentono l’azione di accertamento per il periodo più lungo pari a 8 anni in quanto il bonus era estinto per la decadenza dall'agevolazione e quindi al momento del suo utilizzo era inesistente.

Con sentenza del 2014, la Ctr della Lombardia rigettava l'appello proposto da una società contro una pronuncia della Ctp di Milano che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2006 e 2007, concernente il recupero di un'agevolazione riconosciuta per l'acquisto di beni strumentali posta indebitamente in compensazione.

L’atto era stato emesso in quanto la società - dopo avere acquistato due macchine per la stampa in rotativa, da utilizzarsi in via esclusiva per la produzione di prodotti editoriali in lingua italiana, così beneficiando del credito d'imposta (articolo 8 comma 2, lettera a), legge n. 62/2001) - aveva utilizzato dette rotative anche per altri prodotti editoriali, non in lingua italiana, così perdendo il diritto all'agevolazione.

La Ctr respingeva l'appello della società evidenziando che: a) il ministero dello Sviluppo economico aveva disconosciuto l'agevolazione; b) le rotative acquistate non erano state utilizzate per intero per la produzione editoriale in lingua italiana.
Avverso detta decisione la società è ricorsa in cassazione con otto motivi, riproponendo, in particolare, l'eccezione di decadenza della potestà accertativa dell'Amministrazione finanziaria riguardo alla ripresa per il 2006. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Con ordinanza n. 35536/2022, depositata in data 2 dicembre 2022, la sezione tributaria ha rimesso la causa al 1° presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione della stessa alle sezioni unite civili, ravvisando un contrasto interpretativo interno alla medesima sezione tributaria sulla distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e crediti d'imposta non spettanti: distinzione rilevante ai fini dell'individuazione del termine per l'esercizio della potestà accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La questione posta all’attenzione delle sezioni unite investe la nozione di crediti d'imposta inesistenti, oggetto di considerazione dall'articolo 27, commi da 16 a 20, Dl n. 185/2008 e, poi, a seguito delle modifiche operate con il Dlgs. n. 158/2015, dall'articolo 13, comma 5, Dlgs. n. 471/1997, e se essa debba o meno essere distinta da quella di crediti d'imposta non spettanti, attualmente oggetto di considerazione dall'articolo 13, comma 4, Dlgs. n. 471/1997, refluendo, in particolare, sulla applicabilità del termine di decadenza lungo, di otto anni, introdotto dal comma 16 dell'articolo 27 Dl n. 185/2008, anziché di quello ordinario, previsto dell'articolo 43, terzo comma, Dpr n. 600/1973, per l'esercizio della potestà accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria in caso di indebita compensazione.
La medesima questione, inoltre, refluisce sul trattamento sanzionatorio poiché l'indebita compensazione con crediti inesistenti è soggetta alla più grave sanzione dal 100% al 200% dei crediti.
L'ordinanza di rimessione, nel delineare lo specifico oggetto della questione, rileva l'esistenza di un persistente contrasto interno alla sezione tributaria.
In particolare, secondo un primo più risalente e maggioritario orientamento tra le nozioni di "credito inesistente" e "credito non spettante" non vi sarebbe alcuna differenza.

Si è affermato, specificamente, che «l'art. 27, comma 16, DL 185/2008, conv. L. 2/2009, non intende elevare l'inesistenza" del credito a categoria distinta dalla "non spettanza" (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico giuridico), ma intende solo garantire un margine di tempo adeguato per le verifiche talora complesse riguardanti l'investimento generatore del credito d'imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 DPR 600/73 per il comune avviso di accertamento» «dunque, ogniqualvolta il credito derivante dall'operato investimento non sussiste, per ciò solo deve ritenersi inesistente nel senso precisato dalla norma» (Cassazione n. 10112/2017 e n. 19237/2017; seguite poi da Cassazione n. 24093/2020, n. 354/2021 e n. 31859/2021).

In dissenso a questa interpretazione si sono poste le sentenze "gemelle" n. 34443/2021, n. 34444/2021 e n. 34445/2021. Queste ultime, dopo aver rilevato che la nozione di credito inesistente è stata positivamente dettata con «il "nuovo" art. 13, comma 5, terzo periodo, del DLgs. n. 471/97, come introdotto dall'art. 15 del DLgs. n. 158/2015», concludono nel senso di ritenere che il precedente orientamento «vada necessariamente superato anche per effetto della citata novella, non tanto e non già perché quest'ultima sia direttamente applicabile alla fattispecie, ratione temporis, bensì perché nella stessa definizione positiva di "credito inesistente" può rinvenirsi la conferma della dignità della distinzione delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati».

In estrema sintesi, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: «in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, DL n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, DLgs. n. 471 del 1997, come modificato dal DLgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento».

I MACCHINARI DOVEVANO ESSERE UTILIZZATI SOLO PER LA STAMPA DI PRODOTTI EDITORIALI IN LINGUA ITALIANA

Nel caso di specie, il credito d'imposta è regolato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), legge n. 62/2001 che dispone «Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali».
Nella specie, è incontestato che l'impiego dei macchinari per la stampa di prodotti editoriali non in lingua italiana era avvenuto quantomeno nel 2004, sicché l'obbligo incombente sulla contribuente, come accertato dalla Ctr, non era stato adempiuto.

ESSENDO STATO UTILIZZATO PER LA STAMPA DI PRODOTTI NON IN LINGUA ITALIANA IL CREDITO SI E' ESTINTO PER DECADENZA
Il credito d'imposta, pertanto, era estinto per la decadenza dall'agevolazione e, quindi, nel 2006 (e nel 2007) al momento del suo utilizzo in compensazione era inesistente.
In conclusione, la Corte a sezioni unite ha rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio.