DEFINIZIONE DI PMI

INDICE

  1. Decreto Ministeriale del 18.04.2005
  2. Rassegna Stampa
  3. Mise pareri per la determinazione della dimensione aziendale

APPROFONDIMENTI

  1. Paramenti dimensionali
  2. Ula
  3. Occupati (Guida della commissione europea)
  4. Imprese collegate e associate (esempi contenuti nella guida della Commissione UE)
  5. Imprese associate e collegate
  6. Collegamento tramite persone fisiche
  7. Gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto?
  8. Le imprese estere devono essere prese in considerazione
  9. Come verificare "l'influenza dominante"?
  10. Sforamento dei parametri per due anni consecutivi (la Sabatini prende in considerazione questa norma comunitaria)

RASSEGNA STAMPA

www.pmi.it - 7.3.2024

Guida dell'UE alla definizione di PMI 

Definizione PMI: quando si parla di Piccole e Medie Imprese (www.pmi.it - 3/2/2022)

www.pmi.it - 9.1.2024

www.pmi.it - 15.7.2022


iLink DECRETO MINISTERIALE DEL 18.4.2005

Ministero
delle Attività Produttive
IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997
relativo all’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti i Regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamente ai Regolamenti CE n. 68/2001 e n. 70/2001, che in Allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l’estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l’articolo 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell’Unione europea;
Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.


Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Questo è il grafico pubblicato sulla Guida dell'UE.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.
La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole
d)l e imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate.

Art. 4.


1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:
a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall’Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei Regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai Regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1 gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l’applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell’Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
d) per gli aiuti concessi secondo la regola “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all’elenco riportato nell’Allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un’omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare sulle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l’elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, Ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l’attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in Appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005
IL MINISTRO Firmato Marzano

Appendice


NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA’ DI CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

Esempio applicativo

1. Con riferimento all’art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.
Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.
Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.
Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l’assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).
Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.
Con riferimento all’art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all’art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all’impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell’art. 3, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra
almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell’art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch’essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell’ente pubblico in un’impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest’ultima nell’impresa richiedente.
Esempio:

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolare:
a) nell’Allegato n.1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all’art.2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell’impresa richiedente le agevolazioni;
b) nel caso in cui l’impresa richiedente sia autonoma, come definita dall’art. 3, comma 2, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l’Allegato n. 1;
c) nel caso in cui l’impresa richiedente sia associata, come definita dall’art. 3, comma 3, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l’Allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:
- Allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all’impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 5A e 5;
- Allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall’Allegato n. 3A;
- Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (Allegato n. 3);
d) nel caso in cui l’impresa richiedente sia collegata, come definita dall’art. 3, comma 5, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l’Allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:
- nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:
i) Allegato n. 5A; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3;

ii) Allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l’Allegato n. 5A;
iii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella A dell’Allegato n. 5 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa dell’Allegato n. 3, ovviamente se compilato;
- nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:
i) Allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall’impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un’altra impresa collegata nei quali è inclusa l’impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all’impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3;
ii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 dell’Allegato n. 4 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa dell’Allegato n. 3, ovviamente se compilato.


MISE- PARERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

Link del Mise

Commissione per la determinazione della dimensione aziendale

Conclusione operatività della Commissione

A seguito del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 maggio 2021, la Commissione per la determinazione della dimensione aziendale non è più operativa.

La funzione della Commissione si considera conclusa, dopo quindici anni di attività, in considerazione sia dell’elevato numero di pareri espressi negli anni, che affrontano in maniera sostanzialmente esauriente le problematiche emerse, sia dell’esistenza di canali per consultare direttamente la Commissione europea in tema di aiuti di Stato.

Attività svolta

La “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” era stata costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di esaminare le problematiche connesse all’applicazione dei criteri e delle modalità di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005, emanato per fornire indicazioni in merito alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha sostituito la precedente disciplina.

La Commissione ha esaminato nel corso degli anni le problematiche formalmente sottoposte da amministrazioni pubbliche, centrali e locali, da soggetti coinvolti nei procedimenti per la concessione di aiuti alle attività produttive, quali ad esempio banche e società finanziarie, e dalle associazioni imprenditoriali.

Allegati

Raccolta dei pareri

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2019


LE IMPRESE ESTERE  DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE

Le imprese estere non devono invece essere considerate nella determinazione di impresa Unica ai fini del de minimis (Faq Registro degli aiuti di stato aggiornata al 7.9.2018)

Agg. 7/9/2018

7. IMPRESA UNICA

7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.

In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali. 

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Commissione per la determinazione della dimensione aziendale

La holding  straniera deve essere considerata per la dimensione ma non per la impresa unica. 

 

 

 

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Dello stesso parere il Prof. Baldi

La disciplina degli aiuti di stato (edizione novembre 2017)

Pag. 209

Soffermandosi su quest'ultimo caso, si ipotizzi un gruppo di imprese controllate tutte da una holding: questa da un lato vanno considerate, in linea di principio, "impresa unica", dall'altro i dati relativi a ciascuna di esse saranno rilevanti per stabilire la loro dimensione ai sensi della definizione di PMI. Qualora la holding fosse ubicata in uno Stato diverso da quello (o quelli) in cui hanno sede le altre, nulla cambierebbe ai fini della loro qualificazione dimensionale, ma ciascuna di esse sarebbe impresa autonoma ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis.


Come verificare "l'influenza dominante" ? (La disciplina degli aiuti di Stato - Prof. Baldi - Pag.617)

Uno dei criteri utilizzati per stabilire un rapporto di collegamento tra due imprese è il fatto che l'una possa esercitare un'influenza dominante sull'altra in virtù di un contratto stipulato tra le due, o di una clausola statutaria. Nessuno mette in dubbio che un tale rapporto configuri una situazione di controllo, ma non è sempre agevole per una amministrazione che gestisce agevolazioni per le imprese verificarne l'esistenza. Tanto più che... non è richiesto che l'impresa che esercita una tale influenza sull'altra ne sia anche azionista o socia: condizione che renderebbe più agevole e meno equivoco individuare i rapporti in questione (Viene poi fatto l'esempio del contratto di  franchising).


Gruppo di persone fisiche agiscono di concerto

Normativa 

4. Con riferimento al comma 5 dell’art. 3, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra
almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Approfondimento  (La disciplina degli aiuti di stato - Prof. Carlo Eugenio Baldi - pag. 618)

Allo stesso modo, non è facile verificare se una delle situazioni di controllo individuate dalla norma avvenga tra un gruppo di persone fisiche "che agiscono di concerto": chi stabilisce quando ci sia concerto? Si può presumere che persone legate da vincoli di parentela agiscano sempre di concerto? Lo si può dire per i membri della stessa famiglia ristretta (fratelli, genitori e figli)? E cosa dire degli eredi del fondatore di seconda o terza generazione? Occorre informarsi sui rapporti interpersonali?  

Le distorsioni nei gruppi dove sono presenti imprese "Associate"

Approfondimento  (La disciplina degli aiuti di stato - Prof. Carlo Eugenio Baldi - pag. 619, appendice 1, pag.635)

Per effetto di questo meccanismo, si verifica la conseguenza paradossale che le imprese appartenenti allo stesso gruppo (che concorrono quindi con i propri dati, alla determinazione della sua dimensione) non avranno la stessa dimensione. La situazione è chiaramente evidenziata nella rappresentazione grafica riportate nell'Appendice 1, dove risulta lampante come, a seconda di quale impresa del gruppo sia presa in considerazione - ai fini ad esempio della concessione di un aiuto - l'insieme delle imprese rilevanti per la determinazione della classe di appartenenza possa variare anche in maniera assai vistosa, con l'effetto che la loro dimensione può risultare molto diversa. Di conseguenza, un gruppo potrebbe identificare una specifica società per partecipare con il maggior beneficio possibile a determinati bandi, trasferendo il beneficio alle altre società del gruppo. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel settore della ricerca, dove sarebbe difficile controllare il trasferimento infragruppo delle conoscenze acquisite; trasferimento peraltro, assolutamente legittimo.

 


SFORAMENTO DEI PARAMENTRI PER 2 ANNI CONSECUTIVI (Sabatini)

Fonte: Guida alla compilazione della domanda di agevolazione (Nuova Sabatini - v.5.1 del 2/1/2023)

Viene preso in considerazione l'art.2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003

 


Occupati (Guida della Commissione Europea)

 

IMPRESE COLLEGATE E ASSOCIATE (ESEMPI CONTENUTI NELLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE)

 

 

 

 

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