DIRITTO DI INTERPELLO

NORMATIVA

LEGGE 27 LUGLIO NR.2012 - ART. 11

Testo in vigore dal: 17-3-2020

Art. 11
(Diritto di interpello).

1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere
una risposta riguardante fattispecie concrete e personali
relativamente a:

(COSA PUO' ESSERE RICHIESTO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA)
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di
tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla
luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove
ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per
l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente
previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una
specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la
disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo
altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi
non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta
favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente
di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. (RISPOSTA ENTRO 90 o 120gg) 

L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a)
del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2
nel termine di centoventi giorni.

(LA RISPOSTA VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE) 

La risposta, scritta e motivata,
vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento
alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

(SILENZIO ASSENSO)

Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine
previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai
comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla
fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

(CONDIZIONI DI OBIETTIVA INCERTEZZA)

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per
fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente
mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

(LA PRESENTAZIONE DELL'INTERPELLO NON HA EFFETTO SULLE SCADENZE)

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha
effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o
sospensione dei termini di prescrizione.

(QUANDO L'INTERPELLO VIENE PUBBLICATO)

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma
di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un
numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi
in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente
approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti
ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi
da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso,
la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
((35))

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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 67, comma 1)
che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi
alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020,
i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di
cui al periodo precedente".

 


RASSEGNA STAMPA

L’interpello preventivo quale strumento di ausilio per decisioni informate (www.ecnews.it - 21/1/2022)