BLOCCO DELLE AGEVOLAZIONI se le aziende sono INADEMPIENTI nel pagamento di CARTELLE SUPERIORI ad € 5.000,00 (Art.48-bis, Dpr 602/1973)

NORMATIVA


Articolo 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
[Aggiornato al 01/12/2021]
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, (LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALL'OBBLIGO)  le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, (CARTELLE SUPERIORI AD € 5.000,00)  prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, (PROCEDURA CHE DEVE ESSERE SEGUITA) non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018(1).

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito(2).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 36, comma 2-undecies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

(2) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 153, comma 1) che "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario".
 

 
IL BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON SI APPLICA AI CONTRIBUTI COVID
Essendo una norma di interpretazione autentica ha effetto retroattivo
 
 
DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2021, n. 209 Misure urgenti finanziarie e fiscali. (21G00234) (GU Serie Generale n.294 del 11-12-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2021
 
Art. 3 
 
Norma di interpretazione autentica in materia di contributi  a  fondo
  perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
  1. Le disposizioni che  prevedono,  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia  delle
entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso  che
a  tali  erogazioni  non  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 48-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.