DETASSAZIONE dei contributi COVID

INDICE

  1. Normativa
  2. Rassegna stampa

APPRODONIMENTI

Contributo Simest escluso da tassazione (Eutekne 26.7.2022)

Il Bonus Pubblicità non beneficia della detassazione

4515 - Non tassati gli aiuti covid erogati dopo la cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022) - (Agenzia delle Entrate - Interpello nr.516 del 31.3.2022)


NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137
((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) (20G00166)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)

Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a
favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza
COVID-19).

1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via
eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da
chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o
professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)).

--------

Decreto originario

Con il comma 2 che poi è stato abrogato

Art. 10-bis.

(( (Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura
a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza
COVID-19). ))

((1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in
via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da
chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o
professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei        Questo è il comma che poi è stato abrogato
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle
misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.))

.....................

Scheda di lettura - Dossier n.307 1 Volume I                 Scheda di lettura del decreto legge 28.10.2020 nr. 137

Articolo 10-bis (em. 10.0.21 testo 2 e identici)
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

L’articolo stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.

L'articolo, del quale le Commissioni riunite hanno proposto l'inserimento con l'approvazione dell'emendamento 10.0.21, testo 2 - identico a 10.0.22 (testo 2), 10.0.27 (testo 2) e 10.0.30 (testo 2) -, stabilisce al comma 1 che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati invia eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Tale rapporto è richiamato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi) riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito. La disposizione chiarisce che sono inclusi nell'ambito della stessa tutti i trasferimenti diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Il comma 2 specifica che la detassazione stabilita dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal. Viene ribadito inoltre che sono oggetto della detassazione esclusivamente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

L’articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

La Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020) avente ad oggetto il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020, modificato poi dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 aprile 2020 e dalla Comunicazione 2020/C 164/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020.

Si ricorda che la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) prevede che la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020.

.......................

Il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123)
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 10-bis.

Art. 1-bis 
 
(( (Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra  misura
a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza  da
                            COVID-19). )) 
 
  ((1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis  e  il  comma  2  dell'articolo
10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati)). 

..........

 


RASSEGNA STAMPA

 Contributo Simest escluso da tassazione (Eutekne - 26/7/2022)

 I contributi erogati ex art.72 comma 1 lett. d) del DL 18/2020 non dovrebbero essere tassati.

Il Bonus Pubblicità  non beneficia della detassazione (Il Sole 24 Ore - 22.8.2022)

Ne consegue, ad esempio, che il bonus pubblicità non beneficia della detassazione: anche se l’agevolazione è stata modificata in periodo Covid, si tratta comunque di un aiuto preesistente (articolo 57-bis, Dl 50/2017).