Gli sgravi contributi per gli apprendisti sono in de minimis (Fonte: Il sole 24 Ore - 10/12/2012)

Fonte: Il Sole 24 Ore 10/12/2012

Link: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-12-10/datori-devono-fare-conti-064403.shtml?uuid=AbdqeeAH

 

Il messaggio Inps 20123 dello scorso 6 dicembre e la circolare 128 del 2 novembre hanno fornito una serie di chiarimenti sull'apprendistato, e hanno evidenziato modalità e limiti per ottenere l'azzeramento dei contributi a carico dei datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, previsto per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
L'incentivo, varato dall'articolo 22 della legge di stabilità 2012 per promuovere l'occupazione giovanile, è riferito ai primi tre anni di contratto, mentre per quelli successivi resta confermata l'aliquota del 10%, fino alla scadenza del periodo formativo.
La misura incentivante si applica alla contribuzione dovuta in base alla legge 296/2006. Non rientrano, dunque, nello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, nei confronti dei quali si applica il regime contributivo previsto dalla legge 223/1991.
Resta escluso dalla misura agevolata il contributo relativo all'Aspi (1,61%), in vigore da gennaio 2013, dovuto per tutte le tipologie di apprendistato.
Le istruzioni dell'Inps precisano che lo sgravio totale avviene in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", come previsto dal regolamento Ce 1998/ 2006. I datori interessati dovranno quindi presentare telematicamente all'Inps - «nel più breve tempo possibile» e usando la funzionalità «Contatti» del cassetto previdenziale aziende - una dichiarazione attestante che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti eccedenti i limiti complessivi "de minimis".
Il nuovo adempimento non riguarda solo i datori che instaurino nuovi contratti di apprendistato, ma anche quelli che abbiano già applicato lo sgravio totale a partire da gennaio 2012, nonché quelli che, pur essendo destinatari dell'incentivo, non l'abbiano ancora richiesto.
Per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, per i primi tre anni di apprendistato, nel «Tipo Contribuzione» si dovranno riportare codici differenti, a seconda del regime contributivo. I datori di lavoro che hanno operato in maniera difforme, dovranno provvedere alla sistemazione tramite la procedura Uniemens Vig.
L'uso delle nuove codifiche rende necessaria anche la compilazione di un ulteriore elemento denominato «Tipo apprendistato» dove andrà valorizzato il codice che corrisponde alla diversa tipologia di contratto stipulato.
Il messaggio 20123 chiarisce che i codici tipo contribuzione per gli apprendisti senza sgravio totale (A,B,C) continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2012, mentre per i rapporti costituiti ai sensi della legge 196/1997 si potranno continuare a utilizzare i codici D0, D1 e D2 fino alla scadenza del contratto. Pertanto, sia i nuovi codici tipo contribuzione (J e K) sia quelli relativi al tipo di apprendistato (APPA, APPB e APPC) saranno obbligatori a partire dalle denunce Uniemens riferite a gennaio 2013.