MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 ottobre 2012
Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e
qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.
Art. 5
1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto
sono corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui
l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono
erogati ai medesimi datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi
sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni di
cui all'art. 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'art. 4, nei limiti
delle risorse di cui all'art. 2, comma 2.
2. Gli incentivi cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono
erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto
delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n.
1998/2006, regolamento della commissione relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore
«de minimis».
3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono erogate all'INPS,
previa richiesta, mediante acconto del settanta per cento
dell'ammontare complessivo e la rimanente quota viene erogata a
seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme
complessivamente riconosciute ai datori di lavoro.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2012